Il Documento di Valutazione dei Rischi DVR, così come definito nell’art 28 del D.Lgs 81/08 è un documento che deve essere necessariamente elaborato su Misura per l'Azienda valutando i rischi presenti nello svolgimento delle varie attività aziendali.
L'art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09, stabilisce che la l'aggiornamentro o rivalutazione del DVR debba essere effettuata qualora intervengano:
- significative modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, ristrutturazioni, traslochi, cambiamenti organizzativi);
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
A partire dal 01 luglio 2013 anche le aziende fino a 10 dipendenti sono tenute ad avere un DVR completo, elaborato mediante l’utilizzo di procedure standardizzate.
Entro quando va elaborato il DVR?
- entro 90 giorni dalla data inizio attività: per le imprese di nuova costituzione
- entro 30 giorni dalla modifica lavorativa.
Chi ha la responsabilità di elaborare il DVR?
L’elaborazione del DVR è uno degli obblighi inderogabili del datore di Lavoro (DL) che si avvale a tal fine di Consulenti specializzati in ambito di Sicurezza sul Lavoro.
Identificazione del DVR
Il DVR deve avere una data definita di emissione / elaborazione. Deve inoltre presentarsi come un Documento unico e non suddiviso in vari parti a se stanti.
Il DVR (Cartaceo) deve riportare l'evidenza dell'approvazione da parte del:
- Datore di Lavoro
- Medico competente
- RLS